Art. 44 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  l. La Regione concede mutui per la realizzazione di  interventi  di
trasformazione edilizia e  impiantistica  nel  settore  dell'edilizia
residenziale  che   comportino   un   miglioramento   dell'efficienza
energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti  energetiche
rinnovabili. 
  2. Ai sensi del presente  capo,  sono  finanziabili  esclusivamente
interventi su edifici esistenti, ubicati nel territorio regionale. 
  3. Non sono finanziabili gli  interventi  eseguiti  da  imprese  di
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla  cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa. 
  4.  L'intervento   deve   essere   avviato   successivamente   alla
presentazione della domanda e deve essere ultimato entro ventiquattro
mesi dalla data di concessione del mutuo. La  Giunta  regionale,  con
propria deliberazione, puo' prevedere casi particolari di  estensione
di tale temine. 
  5. La Giunta regionale determina,  con  propria  deliberazione,  la
tipologia degli interventi di cui al comma l,  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande,  i  criteri  per  la  valutazione  degli
interventi   e   per   la   determinazione   della   percentuale   di
finanziabilita', della durata e del tasso di interesse, le  modalita'
per la concessione e la revoca dei mutui nonche' per la formazione di
apposite  graduatorie,  in   relazione   alle   risorse   finanziarie
disponibili.