Art. 44 Interventi finanziabili l. La Regione concede mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 2. Ai sensi del presente capo, sono finanziabili esclusivamente interventi su edifici esistenti, ubicati nel territorio regionale. 3. Non sono finanziabili gli interventi eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa. 4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del mutuo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' prevedere casi particolari di estensione di tale temine. 5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia degli interventi di cui al comma l, le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli interventi e per la determinazione della percentuale di finanziabilita', della durata e del tasso di interesse, le modalita' per la concessione e la revoca dei mutui nonche' per la formazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.