Art. 46 
 
                                Mutui 
 
  1.  L'ammontare  complessivo  delle  spese   ammissibili   per   la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 44 e'  considerato  al
netto degli oneri fiscali e deve essere compreso  tra  un  minimo  di
euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale  eccedenza  non
e' computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo. 
  2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100 per
cento dell'ammontare di cui al comma l. 
  3. Le spese e gli oneri fiscali dei mutui sono a carico della parte
mutuataria. 
  4. Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti  aventi  natura  di
impresa, i mutui, ove previsti in forma agevolata, sono  concessi  in
regime de minimis,  nel  rispetto  della  normativa  europea  vigente
relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore. 
  5. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici  anni,
incluso l'eventuale  periodo  di  preammortamento,  non  superiore  a
ventiquattro mesi. 
  6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti
pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.