Art. 46 Mutui 1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 44 e' considerato al netto degli oneri fiscali e deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non e' computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo. 2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare di cui al comma l. 3. Le spese e gli oneri fiscali dei mutui sono a carico della parte mutuataria. 4. Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, i mutui, ove previsti in forma agevolata, sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore. 5. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi. 6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.