Art. 47 Fondo di rotazione 1. La Giunta regionale e' autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'art. 46. 2. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle seguenti risorse: a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017; b) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale; c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui; d) rimborso anticipato dei mutui; e) interessi maturati sulle giacenze del fondo; f) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di revoca dei mutui di cui all'art. 49; g) eventuali somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). 3. L'importo annuale massimo di mutui concedibili alle ESCO e' determinato in euro 500.000 per l'anno 2015 e in euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016 a valere, e nei limiti, delle risorse rese disponibili dall'indebitamento gia' autorizzato dall'art. 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). 4. Al rendiconto generale della Regione e' allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione. 5. Le modalita' di gestione del fondo di rotazione e di erogazione dei mutui sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalita' di rendicontazione dell'attivita' svolta e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalita' di gestione delle perdite.