Art. 48 
 
                        Concessione dei mutui 
 
  1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 44 sono presentate alla struttura  regionale  competente  in
materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
che ne  verifica  la  regolarita'  e  la  completezza,  effettua,  in
collaborazione con il COA energia, la  valutazione  degli  interventi
sulla base dei criteri di cui all'art. 44, comma 5, e ne trasmette le
risultanze a FlNAOSTA S.p.A. 
  2.  FINAOSTA  S.p.A.  effettua  la  valutazione  della   situazione
economico-finanziaria dei singoli richiedenti, comunicandone  l'esito
alla struttura regionale competente di cui al comma 1. 
  3. La Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  approva  le
graduatorie e concede i mutui sulla base dei criteri di cui  all'art.
44, comma 5. L'erogazione e' effettuata da FINAOSTA S.p.A., a  valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 47. 
  4. Per le finalita' di cui  all'art.  27,  comma  4,  la  struttura
regionale competente di cui al comma 1 puo'  richiedere  ai  soggetti
beneficiari, per i  tre  anni  successivi  alla  realizzazione  degli
interventi  finanziati,  i  dati  relativi  all'effettivo   risparmio
energetico conseguito.