Art. 48 Concessione dei mutui 1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 44 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne verifica la regolarita' e la completezza, effettua, in collaborazione con il COA energia, la valutazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'art. 44, comma 5, e ne trasmette le risultanze a FlNAOSTA S.p.A. 2. FINAOSTA S.p.A. effettua la valutazione della situazione economico-finanziaria dei singoli richiedenti, comunicandone l'esito alla struttura regionale competente di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le graduatorie e concede i mutui sulla base dei criteri di cui all'art. 44, comma 5. L'erogazione e' effettuata da FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 47. 4. Per le finalita' di cui all'art. 27, comma 4, la struttura regionale competente di cui al comma 1 puo' richiedere ai soggetti beneficiari, per i tre anni successivi alla realizzazione degli interventi finanziati, i dati relativi all'effettivo risparmio energetico conseguito.