Art. 49 
 
                          Revoca dei mutui 
 
  1. La revoca dei mutui e' disposta, anche in misura  parziale,  con
deliberazione  della  Giunta   regionale,   qualora   dai   controlli
effettuati: 
  a)  emerga  la  non  veridicita'  delle   dichiarazioni   e   delle
informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della  concessione
del mutuo; 
  b) non sia rispettato il termine di cui all'art. 44, comma 4; 
  c) la realizzazione delle opere  risulti  sostanzialmente  difforme
rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione. 
  2. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a  FINAOSTA
S.p.A.,  entro  sessanta  giorni   dal   ricevimento   del   relativo
provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari  alla
differenza  tra  gli  interessi  calcolati  sulla  base  della  media
ponderata  del  tasso  ufficiale  di  riferimento  e  gli   interessi
corrisposti nel periodo ricompreso tra la data  di  erogazione  e  la
data di estinzione  del  mutuo.  Nel  provvedimento  di  revoca  sono
fissate le eventuali condizioni  di  rateizzazione,  per  un  periodo
comunque non superiore a dodici mesi. 
  3. La mancata restituzione degli importi di cui  al  comma  2,  nei
termini  ivi  previsti,  comporta  il  divieto,   per   il   soggetto
inadempiente, di beneficiare di altri  mutui  previsti  dal  presente
capo.  Il  predetto  divieto  viene  meno   all'atto   dell'eventuale
regolarizzazione della posizione debitoria.