Art. 49 Revoca dei mutui 1. La revoca dei mutui e' disposta, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati: a) emerga la non veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo; b) non sia rispettato il termine di cui all'art. 44, comma 4; c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione. 2. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi. 3. La mancata restituzione degli importi di cui al comma 2, nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui previsti dal presente capo. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.