Art. 42 Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia 1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono: a) in amministrazione diretta; b) mediante appalto per cottimo; c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo. 2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate. 3. Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione delle prestazioni. 4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture d'importo non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile. 5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale Foreste nonche' dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di settore.