Art. 42 
 
                     Lavori, forniture e servizi 
                      da eseguirsi in economia 
 
  1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono: 
    a) in amministrazione diretta; 
    b) mediante appalto per cottimo; 
    c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo. 
  2. L'amministrazione diretta consiste  nell'esecuzione  dei  lavori
direttamente da parte dell'ufficio competente,  previo  acquisto  dei
materiali e di quant'altro occorra per il completamento  dei  lavori,
con   l'impiego   di   personale   proprio    e    di    attrezzature
dell'amministrazione o noleggiate. 
  3. Il cottimo consiste  nel  conferimento  di  un  incarico  ad  un
operatore economico da parte dell'ufficio competente  dell'esecuzione
delle prestazioni. 
  4. Possono essere  eseguiti  mediante  appalto  per  cottimo  o  in
amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture  d'importo
non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica  ai  lavori
da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile. 
  5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale
Foreste nonche' dall'Azienda speciale per la  regolazione  dei  corsi
d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e  i  regolamenti
di settore.