Art. 44 
 
                   Disciplina dei lavori, servizi 
                       e forniture in economia 
 
  1.  I  lavori  in  economia  sono  disposti   dai   direttori/dalle
direttrici o dai funzionari incaricati/dalle funzionarie incaricate. 
  2. L'approvazione del programma annuale per  i  lavori,  servizi  e
forniture  in  economia  comporta  la  contestuale  approvazione  del
progetto. 
  3. I lavori in economia non inseriti  nel  programma  annuale  sono
soggetti all'approvazione preventiva del progetto e  dell'impegno  di
spesa da  parte  dei  direttori/delle  direttrici  o  dei  funzionari
incaricati/delle funzionarie incaricate fino a un importo di  200.000
euro. 
  4. Qualora l'importo dei lavori, servizi e forniture sia  inferiore
a 40.000 euro, le condizioni del contratto  possono  essere  trattate
direttamente con un singolo operatore economico. 
  5. Qualora l'importo dei lavori servizi  e  forniture  sia  pari  o
superiore a 40.000 euro,  l'amministrazione  aggiudicatrice,  se  non
intende avvalersi della facolta'  del  sorteggio  tra  gli  operatori
interessati prevista dall'articolo 46, invita almeno cinque operatori
economici qualificati, se sussistono soggetti idonei in tal numero. 
  6.  Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  somma  urgenza   il/la
responsabile  unico/unica   del   procedimento   dell'amministrazione
aggiudicatrice redige una relazione, indicando i motivi  dello  stato
d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari
per  rimuoverlo.  La   relazione   viene   trasmessa   immediatamente
all'amministrazione aggiudicatrice, che affida gli interventi a uno o
piu'  operatori  economici  di  propria  scelta.  Il/La  responsabile
unico/unica del procedimento ordina senza indugio l'esecuzione  degli
interventi necessari e  indispensabili;  inoltre,  entro  un  congruo
termine indicato  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  compila  una
perizia e la trasmette, unitamente alla relazione di  somma  urgenza,
all'amministrazione  aggiudicatrice.  Il  prezzo  delle   prestazioni
ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo i prezzi sono determinati in  contraddittorio  tra
il/la responsabile unico/unica del  procedimento  e  l'appaltatore  e
sono   approvati   dall'amministrazione   aggiudicatrice.   Per   gli
interventi di importo superiore a 200.000 euro, l'approvazione  della
perizia e dell'impegno di spesa e' demandato all'organo di competenza
per importo. Qualora un'opera  o  un  lavoro,  servizio  o  fornitura
eseguiti per motivi di somma urgenza non ottengano l'approvazione del
competente organo  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  si  procede
alla liquidazione delle spese relative alla  parte  realizzata  sulla
base dell'offerta accettata. 
  7. Per spese inferiori a 40.000 euro,  l'impegno  delle  spese  per
lavori servizi e  forniture  da  eseguire  in  economia  puo'  essere
contestuale alla liquidazione, sempre che questa avvenga nello stesso
esercizio finanziario nel quale e' stata perfezionata l'obbligazione.
Negli altri casi, l'impegno  e'  disposto  con  il  provvedimento  di
approvazione dei programmi, perizie e  progetti,  fermo  restando  il
termine di cui all'articolo 6, comma 13, della legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per  il  perfezionamento
dei contratti. 
  8.  Ulteriori  dettagli  sull'esecuzione  dei  lavori,  servizi   e
forniture in economia sono disciplinati con regolamento.