Art. 24 
 
              Obiettivi, contenuti e struttura del PRG 
 
  1. Il PRG e' lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto
dal comune per la  disciplina  delle  funzioni  di  governo  del  suo
territorio. Il  PRG  ha  efficacia  conformativa  con  riguardo  alle
previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti  salvi
gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP  o  dalle
norme di settore ad altri livelli di pianificazione. 
  2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi  per  lo
sviluppo sostenibile del territorio  e  individua  gli  obiettivi  di
conservazione, di valorizzazione e di trasformazione  del  territorio
comunale. 
  3. Per i fini del comma 2 il PRG determina  le  destinazioni  delle
diverse aree del  territorio  comunale  nell'ambito  delle  categorie
funzionali previste da  quest'articolo,  e  ne  fissa  la  disciplina
d'uso. In particolare il PRG: 
  a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale  individuate
dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC; 
  b) individua gli insediamenti storici e  stabilisce  la  disciplina
relativa   alle   modalita'   di   conservazione,   di   recupero   e
valorizzazione, alle condizioni di  ammissibilita'  degli  interventi
innovativi, integrativi  o  sostitutivi,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; 
  c) individua e disciplina le aree urbane consolidate; 
  d) indica la rete per la mobilita'  stradale  e  ferroviaria  e  le
relative fasce di rispetto, in conformita' alle norme vigenti,  anche
in  ricognizione  delle  previsioni  del  piano   provinciale   della
mobilita' o del PTC vigenti; 
  e) individua le aree destinate  all'insediamento  e  stabilisce  la
relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici,
tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di
cui all'art. 23, comma 2, lettera a); 
  f)  dimensiona  e  individua  i  servizi  di  livello  locale,  per
assicurare una dotazione di aree per  attrezzature  pubbliche  e  per
servizi adeguata al dimensionamento del piano; 
  g)  disciplina  l'uso  delle  aree  destinate   all'agricoltura   e
definisce  i  parametri  edilizi  per  gli  interventi  eventualmente
ammessi; 
  h) indica gli  impianti  d'interesse  collettivo,  le  attrezzature
cimiteriali e le relative fasce di rispetto,  sulla  base  di  quanto
previsto dalle norme vigenti; 
  i) individua le aree per  le  quali  e'  necessaria  una  specifica
disciplina da parte di piani  attuativi;  definisce  i  criteri,  gli
indirizzi e  i  parametri  cui  questi  piani  devono  conformarsi  e
disciplina l'eventuale utilizzazione  in  via  temporanea  di  queste
aree; 
  j) stabilisce  i  vincoli  da  osservare  nelle  aree  a  carattere
storico, ambientale e paesaggistico; 
  k) contiene ogni altra  indicazione  demandata  al  PRG  da  questa
legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore. 
  4. Per i  fini  del  comma  2,  il  PRG  puo'  inoltre  individuare
particolari  ambiti  che  possiedano  caratteri  unitari  sul   piano
storico-culturale,     urbanistico,     edilizio,      paesaggistico,
naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme. 
  5. Il PRG individua nuove aree di insediamento  esclusivamente  per
soddisfare il fabbisogno abitativo,  quando  non  ci  sono  soluzioni
alternative.  In  egual  modo  individua   nuove   aree   produttive,
commerciali  e  miste  esclusivamente  in   mancanza   di   soluzioni
alternative. 
  6. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate
a principi  di  perequazione  e  compensazione  urbanistica,  il  PRG
stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione   della
perequazione  e  della  compensazione  urbanistica,  secondo   quanto
previsto dagli articoli 26 e 27. 
  7. Il PRG e' costituito dai seguenti elementi essenziali: 
  a) la relazione illustrativa e i suoi allegati, tra cui il rapporto
ambientale; 
  b) la struttura cartografica; 
  c) le norme di attuazione. 
  8. Il PRG definisce la destinazione d'uso  delle  aree  nell'ambito
delle seguenti categorie funzionali: 
  a) residenziale; 
  b) industriale e artigianale; 
  c) commerciale al dettaglio; 
  d) turistico-ricettiva; 
  e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio; 
  f) agricola; 
  g) servizi e attrezzature pubbliche. 
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e' sempre  consentito
il cambio di destinazione d'uso all'interno  della  stessa  categoria
funzionale. 
  10. Il PRG puo': 
  a)  stabilire  limiti  al  mutamento   della   destinazione   d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale; 
  b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle
quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per  tipologia
insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale: 
  1)  residenziale,   turistico-ricettiva   e   commerciale,   mista,
direzionale; 
  2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.