Art. 24
Obiettivi, contenuti e struttura del PRG
1. Il PRG e' lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto
dal comune per la disciplina delle funzioni di governo del suo
territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle
previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi
gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP o dalle
norme di settore ad altri livelli di pianificazione.
2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo
sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di
conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio
comunale.
3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle
diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie
funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina
d'uso. In particolare il PRG:
a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate
dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;
b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina
relativa alle modalita' di conservazione, di recupero e
valorizzazione, alle condizioni di ammissibilita' degli interventi
innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
c) individua e disciplina le aree urbane consolidate;
d) indica la rete per la mobilita' stradale e ferroviaria e le
relative fasce di rispetto, in conformita' alle norme vigenti, anche
in ricognizione delle previsioni del piano provinciale della
mobilita' o del PTC vigenti;
e) individua le aree destinate all'insediamento e stabilisce la
relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici,
tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di
cui all'art. 23, comma 2, lettera a);
f) dimensiona e individua i servizi di livello locale, per
assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per
servizi adeguata al dimensionamento del piano;
g) disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e
definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente
ammessi;
h) indica gli impianti d'interesse collettivo, le attrezzature
cimiteriali e le relative fasce di rispetto, sulla base di quanto
previsto dalle norme vigenti;
i) individua le aree per le quali e' necessaria una specifica
disciplina da parte di piani attuativi; definisce i criteri, gli
indirizzi e i parametri cui questi piani devono conformarsi e
disciplina l'eventuale utilizzazione in via temporanea di queste
aree;
j) stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere
storico, ambientale e paesaggistico;
k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa
legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore.
4. Per i fini del comma 2, il PRG puo' inoltre individuare
particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano
storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico,
naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.
5. Il PRG individua nuove aree di insediamento esclusivamente per
soddisfare il fabbisogno abitativo, quando non ci sono soluzioni
alternative. In egual modo individua nuove aree produttive,
commerciali e miste esclusivamente in mancanza di soluzioni
alternative.
6. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate
a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il PRG
stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione della
perequazione e della compensazione urbanistica, secondo quanto
previsto dagli articoli 26 e 27.
7. Il PRG e' costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e i suoi allegati, tra cui il rapporto
ambientale;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.
8. Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito
delle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
f) agricola;
g) servizi e attrezzature pubbliche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e' sempre consentito
il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria
funzionale.
10. Il PRG puo':
a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale;
b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle
quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia
insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista,
direzionale;
2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.