Art. 25 
 
                         Accordi urbanistici 
 
  1. I comuni e le comunita' possono concludere  accordi  urbanistici
con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti
di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli  accordi  sono
finalizzati,  senza  pregiudizio  dei   diritti   dei   terzi,   alla
determinazione  di  previsioni  dello  strumento  urbanistico  e   ne
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
  2.   Gli   accordi   urbanistici   rispondono   a    principi    di
proporzionalita', parita' di trattamento, adeguata trasparenza  delle
condizioni e dei benefici  pubblici  e  privati  connessi,  specifica
motivazione in  ordine  all'interesse  pubblico  che  li  giustifica,
pubblicita'. 
  3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente  recepiti  nello
strumento di pianificazione, con le procedure individuate  da  questa
legge per l'adozione sua o delle sue varianti. 
  4. La Provincia puo' concludere accordi urbanistici  che  hanno  ad
oggetto  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  beni   culturali   e
d'interesse culturale ai sensi del  decreto  legislativo  n.  42  del
2004. In questo caso lo schema di accordo e' trasmesso al comune  per
l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai  suoi  contenuti
ed  e'  contestualmente  depositato  per  trenta  giorni  presso   la
struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune
rilascia il parere nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni.  Nel
termine  di  deposito  chiunque  puo'  presentare  osservazioni   nel
pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli
strumenti urbanistici.