Art. 25
Accordi urbanistici
1. I comuni e le comunita' possono concludere accordi urbanistici
con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti
di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono
finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla
determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di
proporzionalita', parita' di trattamento, adeguata trasparenza delle
condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica
motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica,
pubblicita'.
3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello
strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa
legge per l'adozione sua o delle sue varianti.
4. La Provincia puo' concludere accordi urbanistici che hanno ad
oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
d'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2004. In questo caso lo schema di accordo e' trasmesso al comune per
l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai suoi contenuti
ed e' contestualmente depositato per trenta giorni presso la
struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune
rilascia il parere nel termine perentorio di trenta giorni. Nel
termine di deposito chiunque puo' presentare osservazioni nel
pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli
strumenti urbanistici.