Art. 26 
 
                      Perequazione urbanistica 
 
  1. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i
proprietari delle aree  interessate  dagli  interventi,  dei  diritti
edificatori riconosciuti dalla  pianificazione  urbanistica  e  degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 
  2. Il PRG puo' essere redatto secondo  tecniche  pianificatorie  di
perequazione urbanistica. A tal fine il PRG definisce: 
  a)  gli  ambiti  territoriali  entro  i   quali   si   applica   la
perequazione; 
  b) gli indici edificatori  convenzionali  riferiti  alla  capacita'
edificatoria  territoriale  complessivamente  attribuita  alle   aree
comprese negli ambiti  territoriali  entro  i  quali  si  applica  la
perequazione ai sensi  della  lettera  a),  anche  differenziati  per
classi in base allo stato  di  fatto  e  di  diritto  degli  immobili
interessati e determinati in ragione del carico  insediativo  massimo
definito dal PRG; 
  c) le  aree  destinate  a  trasformazione  urbanistica,  dove  sono
disciplinati gli interventi da realizzare unitariamente,  assicurando
un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra
tutti i proprietari delle aree interessate,  indipendentemente  dalle
specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree; 
  d) gli indici urbanistici,  riferiti  alla  capacita'  edificatoria
delle aree destinate a  trasformazione  urbanistica  ai  sensi  della
lettera c); questi indici urbanistici sono determinati  anche  tenuto
conto della realizzazione di opere o attrezzature pubbliche  e  degli
eventuali  obblighi  di   cessione   al   comune   di   aree,   anche
specificamente  individuate,  per  la  realizzazione   di   opere   o
attrezzature pubbliche; 
  e) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree
con penalita' elevate secondo le previsioni della  carta  di  sintesi
della pericolosita' prevista dall'art. 22, anche non  compresi  nelle
aree  previste  dalla  lettera  c),  che  richiedono  interventi   di
riqualificazione urbanistica e ambientale o  di  delocalizzazione  la
cui  esecuzione  puo'  determinare  un  credito  edilizio  ai   sensi
dell'art. 27, comma 6; 
  f)  gli  ulteriori   criteri   e   modalita'   per   l'applicazione
dell'istituto della perequazione. 
  3. Il dimensionamento degli interventi corrispondente  agli  indici
urbanistici e agli eventuali crediti edilizi  previsti  dall'art.  27
non deve risultare superiore al carico insediativo  massimo  definito
dal  PRG  e,  per  quanto  riguarda  gli  interventi   di   carattere
residenziale, al dimensionamento residenziale del piano. 
  4. Quando il PRG non prevede la perequazione sull'intero territorio
comunale ai sensi del comma 2, lettera a), puo' comunque  individuare
specifici  ambiti  territoriali  in  cui   si   puo'   applicare   la
perequazione, nel rispetto dei principi desumibili da  quest'articolo
e  dall'art.  27,  anche  per  attuare  pienamente  la  compensazione
urbanistica. 
  5. La trasformazione delle aree ai sensi del comma 2,  lettera  c),
si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo III  di  questo
titolo, anche se riguardanti aree con  superfici  inferiore  a  2.500
metri quadrati o, quando il PRG  non  prevede  il  ricorso  al  piano
attuativo, mediante permesso  di  costruire  convenzionato.  I  piani
attuativi  possono  riguardare  uno  o   piu'   ambiti   oggetto   di
perequazione, anche non contigui. 
  6. Ogni comune tiene il registro  dei  diritti  edificatori  e  dei
crediti edilizi previsti dall'art. 27, comma 6. L'entita' dei diritti
edificatori e dei crediti edilizi  e'  indicata  nel  certificato  di
destinazione  urbanistica  previsto  dall'art.  30  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.