Art. 26
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i
proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti
edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il PRG puo' essere redatto secondo tecniche pianificatorie di
perequazione urbanistica. A tal fine il PRG definisce:
a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la
perequazione;
b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacita'
edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree
comprese negli ambiti territoriali entro i quali si applica la
perequazione ai sensi della lettera a), anche differenziati per
classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili
interessati e determinati in ragione del carico insediativo massimo
definito dal PRG;
c) le aree destinate a trasformazione urbanistica, dove sono
disciplinati gli interventi da realizzare unitariamente, assicurando
un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra
tutti i proprietari delle aree interessate, indipendentemente dalle
specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
d) gli indici urbanistici, riferiti alla capacita' edificatoria
delle aree destinate a trasformazione urbanistica ai sensi della
lettera c); questi indici urbanistici sono determinati anche tenuto
conto della realizzazione di opere o attrezzature pubbliche e degli
eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche
specificamente individuate, per la realizzazione di opere o
attrezzature pubbliche;
e) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree
con penalita' elevate secondo le previsioni della carta di sintesi
della pericolosita' prevista dall'art. 22, anche non compresi nelle
aree previste dalla lettera c), che richiedono interventi di
riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la
cui esecuzione puo' determinare un credito edilizio ai sensi
dell'art. 27, comma 6;
f) gli ulteriori criteri e modalita' per l'applicazione
dell'istituto della perequazione.
3. Il dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici
urbanistici e agli eventuali crediti edilizi previsti dall'art. 27
non deve risultare superiore al carico insediativo massimo definito
dal PRG e, per quanto riguarda gli interventi di carattere
residenziale, al dimensionamento residenziale del piano.
4. Quando il PRG non prevede la perequazione sull'intero territorio
comunale ai sensi del comma 2, lettera a), puo' comunque individuare
specifici ambiti territoriali in cui si puo' applicare la
perequazione, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo
e dall'art. 27, anche per attuare pienamente la compensazione
urbanistica.
5. La trasformazione delle aree ai sensi del comma 2, lettera c),
si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo III di questo
titolo, anche se riguardanti aree con superfici inferiore a 2.500
metri quadrati o, quando il PRG non prevede il ricorso al piano
attuativo, mediante permesso di costruire convenzionato. I piani
attuativi possono riguardare uno o piu' ambiti oggetto di
perequazione, anche non contigui.
6. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei
crediti edilizi previsti dall'art. 27, comma 6. L'entita' dei diritti
edificatori e dei crediti edilizi e' indicata nel certificato di
destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.