Art. 27 
 
                      Compensazione urbanistica 
 
  1.  Il   piano   regolatore   puo'   riconoscere,   attraverso   la
compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito
edilizio, da utilizzare nelle aree  destinate  all'insediamento,  per
promuovere  interventi  su  aree  ed  edifici  oggetto   di   vincolo
preordinato  all'espropriazione  o  nel   caso   di   interventi   di
riqualificazione urbanistica e ambientale o  di  delocalizzazione  ai
sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e). 
  2. In caso di aree soggette a vincoli  espropriativi  il  PRG  puo'
prevedere,  in  alternativa  all'espropriazione  e  contro   cessione
dell'area a favore del comune, il riconoscimento di  crediti  edilizi
su  altre  aree  destinate  a  edificazione.  Il   credito   edilizio
corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene  oggetto  di
espropriazione ed e' stimato mediante perizie asseverate  redatte  da
professionisti abilitati e  tenuto  conto  degli  indici  edificatori
convenzionali ai sensi dell'art. 26,  comma  2,  lettera  b).  Questo
comma si applica anche con riferimento alle aree  necessarie  per  la
realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza
della provincia, della regione e dello Stato. 
  3. Nel caso di immobili soggetti a interventi  di  riqualificazione
urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'art. 26,
comma 2, lettera e), o ai sensi delle disposizioni di questa legge in
materia di riqualificazione, il PRG  o  i  piani  attuativi  previsti
dall'art. 26, comma 5,  possono  riconoscere,  a  titolo  di  credito
edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle  aree  destinate  a
edificazione. Per il riconoscimento del credito edilizio  il  PRG  si
avvale di perizie asseverate  redatte  da  professionisti  abilitati,
secondo principi di proporzionalita' e di congruita' e tenendo  conto
del rapporto  costi-benefici  connessi  con  la  realizzazione  degli
interventi di trasformazione. 
  4. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti  diversi  da  quelli  di
natura urbanistica, non e' piu' esercitabile, in tutto o in parte, il
diritto di edificare gia' riconosciuto dal PRG prima dell'imposizione
del vincolo, il soggetto  interessato  puo'  chiedere  al  comune  il
trasferimento  dei  diritti  edificatori  su  altre  aree   destinate
all'insediamento,  quale  remunerazione  della   cessione   dell'area
interessata dal vincolo sopravvenuto al comune o  all'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo. 
  5. I rapporti tra il comune e il proprietario dell'area interessata
nei  casi  previsti  dal  comma  1  sono  regolati  mediante  accordo
urbanistico ai sensi  dell'art.  25,  comma  1;  l'accordo,  mediante
variante al PRG, definisce e localizza il credito edilizio contro  la
cessione al comune delle aree oggetto di compensazione. Per  le  aree
necessarie per la realizzazione  di  opere  pubbliche  e  d'interesse
pubblico di competenza della provincia, della regione e  dello  Stato
l'accordo e' sottoscritto, oltre che dal  comune  e  dai  proprietari
delle aree, dall'amministrazione competente  a  eseguire  l'opera,  e
stabilisce le modalita' di cessione delle aree all'amministrazione. 
  6. Il credito edilizio riconosciuto nei casi previsti dai commi  2,
3 e 4 ha una durata massima di dieci anni. Per il periodo  di  durata
il credito edilizio riconosciuto puo' essere modificato solo  con  la
sottoscrizione di un nuovo accordo urbanistico. Il  credito  edilizio
puo' essere utilizzato, in aggiunta agli  indici  urbanistici,  nelle
aree destinate a trasformazione urbanistica individuate dal PRG anche
secondo i principi della perequazione. Nel termine di dieci  anni  e'
necessario ottenere il titolo abilitativo idoneo  alla  realizzazione
degli interventi, pena l'estinzione del diritto di credito. L'entita'
massima  di  credito  edilizio  utilizzabile  per   l'incremento   e'
stabilita dal PRG nei limiti del carico insediativo massimo  definito
dal piano ai sensi dell'art. 26, comma 3. Se il comune, su  richiesta
dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito
edilizio in aree non comprese in quelle di trasformazione urbanistica
oggetto  di  perequazione,  il  comune  pubblica  per  trenta  giorni
all'albo comunale  l'accordo  urbanistico  previsto  dal  comma  5  e
contestualmente  lo  trasmette  alla  Provincia.  La  Provincia  puo'
formulare osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni  dalla
data di ricevimento. Decorso questo termine, l'accordo urbanistico e'
sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. 
  7. I crediti edilizi disciplinati dal comma 6 sono negoziabili  fra
i  soggetti  interessati  dopo  la  realizzazione  degli   interventi
previsti dai piani  attuativi  di  cui  all'art.  26,  comma  5,  dai
permessi di costruire convenzionati  di  cui  all'art.  84,  o  dagli
accordi urbanistici previsti dal comma 5. Fino alla realizzazione  di
questi interventi i crediti edilizi possono  essere  ceduti  solo  se
l'acquirente  sottoscrive   l'accordo   urbanistico   originariamente
concluso tra i soggetti interessati e  il  comune.  La  cessione  dei
crediti edilizi a un altro soggetto  per  la  loro  utilizzazione  e'
annotata nel registro previsto dall'art. 26, comma 6.