Art. 53 
 
               Interporto - Centro Ingrosso Pordenone 
 
  1.  In  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  56  del
regolamento  (UE)  n.  651/2014,   l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a concedere alla societa' Interporto - Centro Ingrosso di
Pordenone S.p.A., di  seguito  Interporto,  un  contributo  in  conto
capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la
realizzazione di infrastrutture a servizio delle attivita' produttive
nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea
H1 nel comune di Pordenone. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono: 
    a) riconducibili alla programmazione previsionale generale  degli
interventi da attuare in base ai fabbisogni  insediativi  stimati  in
relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area; 
    b)  destinati  a  imprese  non  individuabili  ex   ante   ovvero
infrastrutture  non  dedicate   che   Interporto   puo'   mettere   a
disposizione delle imprese interessate, su base aperta,  trasparente,
non discriminatoria e a prezzo di mercato. 
  3. Interporto puo' affidare la  costruzione  e  la  gestione  delle
opere di cui al comma 1  con  procedura  di  evidenza  pubblica,  non
discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle  norme  applicabili
in materia di appalti. 
  4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: 
  a) infrastrutture di ricerca, poli di  innovazione,  infrastrutture
per il teleriscaldamento e  teleraffreddamento  efficiente  sotto  il
profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio
e  riutilizzazione  dei  rifiuti,  infrastrutture  di  banda   larga,
infrastrutture per la cultura  e  la  conservazione  del  patrimonio,
infrastrutture sportive  o  ricreative  polifunzionali  di  cui  alle
sezioni del capo III del regolamento (UE)  n.  651/2014,  escluse  le
sezioni  1  e  13,  nonche'  le  spese  relative   a   infrastrutture
aeroportuali o portuali; 
  b) acquisto di immobili; 
  c)  manutenzione  dell'infrastruttura   durante   il   periodo   di
operativita'. 
  5. II contributo concedibile non supera la differenza tra  i  costi
ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali  e  il
risultato  operativo  dell'investimento,  stimato   sulla   base   di
proiezioni  ragionevoli  commisurate  al  periodo   di   ammortamento
dell'investimento e consistente  nella  differenza  positiva  tra  le
entrate attualizzate e i costi di esercizio  attualizzati  nel  corso
della durata dell'investimento. 
  6. I costi di esercizio comprendono  i  costi  del  personale,  dei
materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni,  dell'energia,
della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono,  ai
fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento
se gia' compresi  tra  i  costi  relativi  all'infrastruttura  locale
oggetto di domanda di contributo. 
  7. Le entrate e i costi  di  esercizio  di  cui  al  comma  6  sono
attualizzati con il tasso  di  sconto  indicato  nella  comunicazione
della Commissione europea  2008/C  14/02  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio  2008,  relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione. 
  8. Il contributo e' concesso nel rispetto delle soglie dimensionali
indicate all'art. 4, paragrafo 1, lettera cc), del  regolamento  (UE)
n. 651/2014. 
  9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di
contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui
all'art. 6 del regolamento (UE) 651/2014. 
  10. Con il decreto  di  concessione  sono  stabiliti  condizioni  e
modalita'  per  l'erogazione  e  i  termini  di  rendicontazione  del
contributo e i vincoli per il beneficiario.