Art. 41 
 
                       Domanda di concessione 
 
  1. Il procedimento per il rilascio di  concessione  e'  avviato  ad
iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda. 
  2.  Puo'  presentare  domanda  di  concessione  chiunque   (persone
fisiche, in forma  singola  o  associata,  e  persone  giuridiche  di
diritto pubblico o privato) abbia necessita' di utilizzare la risorsa
idrica. 
  3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico  connesso
alla propria attivita' necessiti di realizzare piu'  opere  di  presa
ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi  o  campo-sorgenti,
presenta un'unica domanda di concessione, purche' l'utilizzazione sia
finalizzata all'approvvigionamento  della  stessa  unita'  aziendale,
dello stesso impianto o della stessa rete. 
  4. Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera  di
presa, presentano un'unica domanda di concessione. 
  5. Al fine di cui al comma 4,  i  richiedenti,  alla  presentazione
della domanda, individuano un unico referente per i rapporti  con  il
settore competente.