Art. 41 Domanda di concessione 1. Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda. 2. Puo' presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessita' di utilizzare la risorsa idrica. 3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attivita' necessiti di realizzare piu' opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purche' l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete. 4. Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione. 5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.