Art. 43 
 
                          Esame preliminare 
 
  1. Il settore competente verifica la completezza  della  domanda  e
degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il  termine,  non
inferiore a  quindici  e  non  superiore  a  trenta  giorni,  per  la
regolarizzazione o integrazione dei medesimi. Il mancato  adempimento
nel termine senza valida motivazione, comporta  la  dichiarazione  di
improcedibilita' della domanda.