Art. 43 Esame preliminare 1. Il settore competente verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, comporta la dichiarazione di improcedibilita' della domanda.