Art. 44 Improcedibilita' della domanda. 1. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa, con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l' interesse generale, la domanda e' rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria. 2. La dichiarazione di improcedibilita' e' comunicata al richiedente in un termine congruo, e, comunque, entro trenta giorni dalla determinazione assunta dal settore competente.