Art. 44 
 
                   Improcedibilita' della domanda. 
 
  1. Qualora dall'esame preliminare  della  domanda  e  dell'allegata
documentazione emergano elementi  palesemente  in  contrasto  con  la
normativa, con la pianificazione  di  bacino  vigenti,  con  il  buon
regime delle acque  o  con  l'  interesse  generale,  la  domanda  e'
rigettata con atto dirigenziale motivato senza  effettuare  ulteriore
istruttoria. 
  2.  La  dichiarazione  di   improcedibilita'   e'   comunicata   al
richiedente in un termine congruo, e, comunque, entro  trenta  giorni
dalla determinazione assunta dal settore competente.