Art. 45 Avviso di istruttoria 1. Nel caso in cui, in esito agli adempimenti di cui all'art. 43 e 44, la domanda risulti procedibile, il settore competente provvede a dare notizia della medesima e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli Albi Pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi del richiedente; b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare: 1) luogo di presa; 2) luogo e modalita' di eventuale restituzione; 3) uso della risorsa idrica; 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e, volume annuo di prelievo; 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico; 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento; d) modalita' e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali; e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico; f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico; g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potra' essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio. 2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 e' pubblicata solamente negli Albi Pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. 3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della medesima legge n. 241/1990. 4. Nelle more della costituzione ed operativita' delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale n. 91/1998, per le autorita' di bacino di rilievo regionale, la verifica in ordine alla compatibilita' dell'utilizzazione con le previsioni dei piani di gestione ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico e' effettuata dallo stesso settore competente che riceve la richiesta di concessione. Di tale verifica e' dato atto nel corso della relazione istruttoria e nel provvedimento conclusivo. 5. L' avviso e' trasmesso al richiedente nonche' a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'eventuale acquisizione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 dei relativi pareri, valutazioni tecniche, o atti di assenso comunque denominati, ove necessari in relazione alla natura delle opere e dei luoghi. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di all' art. 14 e seguenti della legge regionale n. 241/1990. 6. Ai fini del comma 5, l'avviso corredato dalla relativa documentazione e' sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, valutazione tecnica o atto di assenso, ai seguenti enti: a) Autorita' di bacino competente per territorio ai fini del l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del regio decreto n. 1775/1933; b) enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 152/2006, ed, in generale, ai gestori dei siti rete natura 2000 ai fini della verifica di compatibilita' con le misure di conservazione dei siti stessi; c) autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime; d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). e) autorita' idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007): 1) in caso di richiesta di concessioni per uso potabile o finalizzate al consumo umano, ai fini della verifica dell'impossibilita' di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio; 2) in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile, per la valutazione di interferenza del prelievo con le zone di protezione di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti futuri come individuati negli atti di pianificazione di settore; f) autorita' di vigilanza sulle attivita' minerarie della Regione Toscana, per l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee qualora la ricerca possa interferire con l'attivita' mineraria; ai fini dell'istruttoria finalizzata alla verifica di interferenza, il settore competente si avvale del catasto delle concessioni minerarie; g) comando militare territorialmente interessato, ove necessario. 7. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria e' altresi' trasmessa, ai fini del comma 5: a) all'azienda unita' sanitaria locale, ai fini delle verifiche di conformita' previste dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano). b) al dipartimento Arpat territorialmente competente, per la verifica dei centri di pericolo nelle aree di salvaguardia; c) ai comuni il cui territorio e' potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'adeguamento dei propri atti di pianificazione e di governo del territorio. 8. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso.