Art. 45 
 
                        Avviso di istruttoria 
 
  1. Nel caso in cui, in esito agli adempimenti di cui all'art. 43  e
44, la domanda risulti procedibile, il settore competente provvede  a
dare notizia della medesima e del  relativo  avvio  del  procedimento
mediante la pubblicazione  di  apposito  avviso  di  istruttoria  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' sul sito ufficiale
della Regione Toscana e negli  Albi  Pretori  telematici  dei  comuni
territorialmente  interessati  per  un  periodo  di  quindici  giorni
consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni: 
    a) dati identificativi del richiedente; 
    b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare: 
      1) luogo di presa; 
      2) luogo e modalita' di eventuale restituzione; 
      3) uso della risorsa idrica; 
      4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri
al secondo e, volume annuo di prelievo; 
      5) salto e  potenza  nominale  media  annua  nel  caso  di  uso
idroelettrico; 
      6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; 
    c)  settore  competente  e  nominativo   del   responsabile   del
procedimento; 
    d) modalita' e termini  per  la  presentazione  di  osservazioni,
opposizioni e domande concorrenziali; 
    e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie
della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei  giorni
in cui questi sono visibili al pubblico; 
    f) i comuni  e  i  giorni  di  pubblicazione  nell'albo  pretorio
telematico; 
    g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria,  con
l'espressa  indicazione  che  nel  caso  di  ammissione  di   domande
concorrenti la visita potra' essere rinviata ad altra  data  mediante
specifico avviso pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana e sull'albo pretorio. 
  2. Nel caso di richieste di concessione  per  l'utilizzo  di  acque
sotterranee  tramite  pozzo,  inferiori  a  3000  metri  cubi  annui,
l'avviso di cui al comma 1 e' pubblicata solamente negli Albi Pretori
telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo  di
quindici giorni consecutivi. 
  3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di  cui  all'art.  8,
comma 2, della legge n. 241/1990 costituisce comunicazione  di  avvio
del procedimento del rilascio della concessione ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 8 comma 3 della medesima legge n. 241/1990. 
  4. Nelle more della costituzione ed operativita' delle Autorita' di
bacino distrettuale di cui all'art. 63  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale n.  91/1998,
per le autorita' di bacino  di  rilievo  regionale,  la  verifica  in
ordine alla compatibilita' dell'utilizzazione con le  previsioni  dei
piani di gestione ai fini del controllo sull'equilibrio del  bilancio
idrico ed idrologico e' effettuata dallo  stesso  settore  competente
che riceve la richiesta di concessione. Di tale verifica e' dato atto
nel corso della relazione istruttoria e nel provvedimento conclusivo. 
  5. L' avviso e' trasmesso al richiedente nonche' a tutti i soggetti
pubblici interessati ai fini dell'eventuale  acquisizione,  ai  sensi
dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 dei relativi  pareri,
valutazioni tecniche, o atti  di  assenso  comunque  denominati,  ove
necessari in relazione alla natura delle opere  e  dei  luoghi.  Alle
concessioni soggette a valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  si
applicano le disposizioni in materia di  procedimento  amministrativo
di all' art. 14 e seguenti della legge regionale n. 241/1990. 
  6.  Ai  fini  del  comma  5,  l'avviso  corredato  dalla   relativa
documentazione e' sempre trasmessa, per l'espressione  dell'eventuale
parere, valutazione tecnica o atto di assenso, ai seguenti enti: 
    a) Autorita' di bacino competente  per  territorio  ai  fini  del
l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma  2  del  regio
decreto n. 1775/1933; 
    b) enti parco o soggetto  gestore,  per  le  derivazioni  ubicate
all'interno dei parchi e delle aree protette, ai sensi dell'art.  164
del decreto legislativo n. 152/2006, ed, in generale, ai gestori  dei
siti rete natura 2000 ai fini della verifica di compatibilita' con le
misure di conservazione dei siti stessi; 
    c) autorita' competente in materia di  invasi  e  sbarramenti  di
ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere  o
comunque l'interferenza con le medesime; 
    d)  in  caso  di  derivazioni  in  aree  soggette  a  tutela  del
paesaggio, all'autorita' competente ai sensi del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    e) autorita' idrica  toscana  di  cui  alla  legge  regionale  28
dicembre 2011, n. 69 (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e
delle autorita' per il servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi  regionali  25/1998,  61/2007,  20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007): 
      1) in caso di richiesta  di  concessioni  per  uso  potabile  o
finalizzate   al   consumo   umano,   ai    fini    della    verifica
dell'impossibilita'   di   avvalersi    delle    dotazioni    idriche
acquedottistiche esistenti sul territorio; 
      2) in caso di richiesta di  concessione  per  uso  diverso  dal
potabile, per la valutazione di interferenza del prelievo con le zone
di protezione di cui all'art. 94 del decreto legislativo n.  152/2006
ed altre zone  considerate  strategiche  per  gli  approvvigionamenti
futuri come individuati negli atti di pianificazione di settore; 
    f) autorita' di vigilanza sulle attivita' minerarie della Regione
Toscana, per  l'autorizzazione  alla  ricerca  di  acque  sotterranee
qualora la ricerca possa interferire con  l'attivita'  mineraria;  ai
fini dell'istruttoria finalizzata alla verifica di  interferenza,  il
settore competente si avvale del catasto delle concessioni minerarie; 
    g) comando militare territorialmente interessato, ove necessario. 
  7. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad  uso  potabile,
distribuita a terzi  mediante  impianto  di  acquedotto  che  riveste
carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria e'  altresi'
trasmessa, ai fini del comma 5: 
    a) all'azienda unita' sanitaria locale, ai fini  delle  verifiche
di  conformita'  previste  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della  direttiva  98/83/CE  relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano). 
    b) al dipartimento  Arpat  territorialmente  competente,  per  la
verifica dei centri di pericolo nelle aree di salvaguardia; 
    c) ai comuni il  cui  territorio  e'  potenzialmente  interessato
dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela  relativi  alle
aree di salvaguardia, ai fini dell'adeguamento  dei  propri  atti  di
pianificazione e di governo del territorio. 
  8. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio  della  concessione
da parte di titolari di  interessi  pubblici  o  privati  nonche'  di
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati
cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma  scritta
al settore competente  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione   Toscana
dell'avviso.