Art. 46 Concorrenza. 1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativa alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. 2. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano di localizzare la presa lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione di una centrale idroelettrica, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla meta' del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di 1 chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa di una centrale idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico. 3. Il settore competente a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti e' effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1775/1933 con particolare riferimento a: a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione; b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici. 4. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi previsti dall'art. 45, comma 1 indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria. 5. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo ad ulteriori concorrenze. 6. Per consentire il piu' razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilita' ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente, puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande cosi' modificate, sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.