Art. 46 
 
                            Concorrenza. 
 
  1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili
con quelle previste da una o piu' domande pubblicate, sono  accettate
e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione
di cui all'allegato D e presentate entro trenta giorni dalla data  di
pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione   Toscana
dell'avviso   relativa   alla   prima   delle   domande    pubblicate
incompatibili con la nuova. 
  2. Sono sempre da considerare in  concorrenza  tra  loro  le  nuove
domande di derivazione ad  uso  idroelettrico,  presentate  entro  il
termine di cui al comma 1, che  prevedano  di  localizzare  la  presa
lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione  di
una centrale idroelettrica, collocata  a  monte  del  nuovo  prelievo
sulla medesima asta fluviale, inferiore  alla  meta'  del  tratto  di
alveo sotteso dalla derivazione di  monte  o  comunque  minore  di  1
chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza
inferiore ai limiti innanzi indicati  dalla  presa  di  una  centrale
idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico. 
  3.  Il  settore  competente  a  conclusione  della   procedura   di
concorrenza, provvede a formare la graduatoria di  tutte  le  domande
accettate, individuando tra loro quella da preferire. La  scelta  tra
domande  concorrenti  e'  effettuata  mediante  la  ponderazione  dei
criteri di  cui  all'art.  9  del  regio  decreto  n.  1775/1933  con
particolare riferimento a: 
    a) minore  incidenza  sul  raggiungimento  e  mantenimento  degli
obiettivi di qualita' ambientale del corpo idrico o dei corpi  idrici
oggetto di prelievo e restituzione; 
    b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici. 
  4. Di tutte le domande accettate si da' pubblico  avviso  nei  modi
previsti dall'art. 45, comma  1  indicando,  quando  necessario,  una
nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria. 
  5. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo
ad ulteriori concorrenze. 
  6. Per consentire il piu' razionale assetto del corpo  idrico,  per
garantire la compatibilita' ambientale delle opere da  realizzare,  e
comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse  pubblico,  il
settore competente,  puo'  invitare  i  richiedenti  a  modificare  i
rispettivi progetti  entro  un  congruo  termine.  Le  domande  cosi'
modificate,  sono  sottoposte,  se  necessario,  ad  una  istruttoria
abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle  varianti
introdotte,  nel  corso  della  quale  non   sono   ammesse   domande
concorrenti.