Art. 48 
 
                    Visita locale di istruttoria 
 
  1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione  richieda  la
necessita' della visita dei  luoghi  o  esame  contestuale  dei  vari
interessi pubblici, il settore competente  indice  la  visita  locale
d'istruttoria che puo'  assumere  valore  di  conferenza  di  servizi
istruttoria. 
  2. Nel corso della visita, alla quale puo' intervenire chiunque  vi
abbia interesse, il settore competente: 
    a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli  intervenuti
ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui  al
comma 5; 
    b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario; 
    c) redige apposito  verbale,  che  e'  sottoscritto  da  tutti  i
presenti  alla  visita,   contenente   anche   gli   interventi   dei
partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte  sul  luogo  dal
richiedente la concessione. 
  3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la  visita  dei
luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria  e'  convocata  presso  la
sede del settore medesimo. 
  4.  Nel  caso  di  osservazioni  di  particolare  complessita',  al
richiedente e' assegnato un termine, non superiore a  trenta  giorni,
per la presentazione delle controdeduzioni. 
  5. Nel corso della visita locale  o  della  conferenza  istruttoria
diversamente indetta,  i  rappresentanti  delle  amministrazioni  cui
compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta  o  altri  atti  di
assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali
per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di  costruire
e la compatibilita' urbanistica  relativi  alle  opere  in  progetto,
possono esprimere il proprio avviso  in  ordine  a  eventuali  motivi
ostativi al rilascio della concessione.