Art. 48 Visita locale di istruttoria 1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessita' della visita dei luoghi o esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che puo' assumere valore di conferenza di servizi istruttoria. 2. Nel corso della visita, alla quale puo' intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente: a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5; b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario; c) redige apposito verbale, che e' sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione. 3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria e' convocata presso la sede del settore medesimo. 4. Nel caso di osservazioni di particolare complessita', al richiedente e' assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. 5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilita' urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.