Art. 16 Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasivita' (articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 51/2009) 1. Sono da considerare a minore invasivita' le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati: a) non apertura chirurgica delle sierose; b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive; c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate; d) previsione di non significativo dolore post-procedura. 2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasivita' individuate al comma 1.