Art. 16 
 
Criteri per la distinzione delle prestazioni  invasive  e  di  minore
  invasivita'  (articolo  19,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
  51/2009) 
 
  1.  Sono  da  considerare  a  minore   invasivita'   le   procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti  i  criteri
di seguito indicati: 
    a) non apertura chirurgica delle sierose; 
    b)  rischio   statisticamente   trascurabile   di   complicazioni
infettive; 
    c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate; 
    d) previsione di non significativo dolore post-procedura. 
  2. Sono invasive tutte le  procedure  diagnostiche  e  terapeutiche
considerate non a minore invasivita' individuate al comma 1.