Art. 17 
 
Elenco delle prestazioni di minore invasivita' (articolo 19, comma  1
                  della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Sulla base  dei  criteri  di  cui  all'art.  16,  comma  1  sono
individuate nell'allegato  C  tutte  le  prestazioni  diagnostiche  e
terapeutiche da ricondurre alla minore invasivita'. 
  2. Le prestazioni di piccola chirurgia o procedure  terapeutiche  e
di diagnostica non radiografica non esplicitate nell'elenco di cui al
comma 1 sono individuate con atto del dirigente del settore regionale
competente, previo  parere  dell'organismo  regionale  competente  in
materia di governo clinico.