Art. 17 Elenco delle prestazioni di minore invasivita' (articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 51/2009) 1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16, comma 1 sono individuate nell'allegato C tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasivita'. 2. Le prestazioni di piccola chirurgia o procedure terapeutiche e di diagnostica non radiografica non esplicitate nell'elenco di cui al comma 1 sono individuate con atto del dirigente del settore regionale competente, previo parere dell'organismo regionale competente in materia di governo clinico.