Art. 46 
 
                      Ostelli per la gioventu' 
 
  1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive, attrezzate
prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti
e imprese per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 
  2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'at-tivita' puo'
essere esercitata solo nei confronti degli associati. 
  3. Il titolare e il gestore degli  ostelli  possono  nominare  loro
rappresentanti purche' in possesso degli stessi  requisiti  personali
richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o  di  organismo
collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti  i
soggetti per i quali e' previsto l'accertamento  antimafia  ai  sensi
dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011.