Art. 46 Ostelli per la gioventu' 1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'at-tivita' puo' essere esercitata solo nei confronti degli associati. 3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purche' in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011.