Art. 47 Rifugi escursionistici 1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalita' e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purche' in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011.