Art. 47 
 
                       Rifugi escursionistici 
 
  1. Sono rifugi escursionistici  le  strutture  ricettive  idonee  a
offrire ospitalita' e ristoro a escursionisti e site  lungo  percorsi
escursionistici  riconosciuti  di   valenza   turistico-culturale   e
adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici,  associazioni,
enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il  conseguimento
di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e
ricreative. 
  2. Il titolare e il  gestore  dei  rifugi  escursionistici  possono
nominare  loro  rappresentanti  purche'  in  possesso  degli   stessi
requisiti personali richiesti al  titolare  o  gestore.  In  caso  di
societa' o di organismo  collettivo  i  requisiti  personali  debbono
essere posseduti  da  tutti  i  soggetti  per  i  quali  e'  previsto
l'accertamento  antimafia  ai  sensi   dell'art.   83   del   decreto
legislativo n. 159/2011.