Art. 48 Rifugi alpini 1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalita' e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilita' pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purche' in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011. 3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.