Art. 48 
 
                            Rifugi alpini 
 
  1. Sono rifugi alpini i  locali  idonei  a  offrire  ospitalita'  e
ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in  luoghi  favorevoli  ad
ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate  direttamente  alla
viabilita' pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti
e imprese che operano senza scopo di lucro per  il  conseguimento  di
finalita' sociali, culturali, assistenziali,  religiose,  sportive  e
ricreative. 
  2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro
rappresentanti purche' in possesso degli stessi  requisiti  personali
richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o  di  organismo
collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti  i
soggetti per i quali e' previsto l'accertamento  antimafia  ai  sensi
dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011. 
  3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.