Art. 38 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 22/2006 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «avente finalita' turistico-ricreativa,» sono inserite le seguenti: «diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,»; b) dopo le parole «(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti),».