Art. 38 
 
                        Modifiche all'art. 1 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 13  novembre  2006,
n.  22  (Norme  in  materia  di  demanio  marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa e  modifica  alla  legge  regionale  16/2002  in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «avente finalita'  turistico-ricreativa,»  sono
inserite le seguenti: «diporto nautico, cantieristica e  usi  diversi
rispetto a quelli precedenti,»; 
    b) dopo le parole «(Norme integrative di attuazione dello statuto
speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia),»  sono  inserite  le
seguenti: «e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di  viabilita'  e
trasporti),».