Art. 39 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. All'art. 4 della  legge  regionale  22/2006  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)   al   comma   1   dopo   le    parole    «avente    finalita'
turistico-ricreativa, sono inserite le seguenti: «ivi compresa quella
sanzionatoria,  anche  tramite  le  rispettive  Unioni   territoriali
intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 dicembre
2014, n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),»; 
    b) al comma 1-bis dopo le parole  «a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  possono  comprendere  anche
interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi»; 
    c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole  «alla  raccolta  e
alla gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali  naturali  e
dei», nonche' dopo le parole «; resta altresi' inteso che la raccolta
e la gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali  naturali  e
dei».