Art. 39 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22/2006 1. All'art. 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «avente finalita' turistico-ricreativa, sono inserite le seguenti: «ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),»; b) al comma 1-bis dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2017» sono inserite le seguenti: «e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi»; c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «alla raccolta e alla gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei», nonche' dopo le parole «; resta altresi' inteso che la raccolta e la gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei».