Art. 41 Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 22/2006 1. Dopo l'art. 6 delle legge regionale 22/2006 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Durata delle concessioni aventi finalita' turistico-ricreativa). - 1. Nel rispetto del principio di proporzionalita', le concessioni aventi finalita' turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.».