Art. 41 
 
                     Inserimento dell'art. 6-bis 
                    nella legge regionale 22/2006 
 
  1. Dopo l'art. 6 delle  legge  regionale  22/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.   6-bis   (Durata   delle   concessioni   aventi    finalita'
turistico-ricreativa).  -  1.   Nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita',      le      concessioni      aventi      finalita'
turistico-ricreativa sono rilasciate per  il  periodo  richiesto  dal
soggetto istante e, comunque, per  il  periodo  massimo  di  quaranta
anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui  all'art.  8,
comma  1,  lettera  c),  tale  da  giustificare   la   durata   della
concessione.».