Art. 42 
 
                        Modifiche all'art. 8 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. All'art. 8 della  legge  regionale  22/2006  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c) del comma 1 le parole «un  piano  finanziario»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un  piano  economico-finanziario
asseverato e redatto da un professionista abilitato»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma  1,  lettera
c), e'  sottoposto  alla  valutazione  della  Sezione  demaniale  del
Comitato tecnico di  valutazione  di  cui  all'art.  48  della  legge
regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia  di  demanio
marittimo regionale e demanio stradale regionale,  nonche'  modifiche
alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).»; 
    c) al comma 3 dopo  le  parole  «la  quota  parte  residua  degli
ammortamenti e' posta a carico del concessionario subentrante secondo
i principi e le modalita' di una stima» sono  inserite  le  seguenti:
«asseverata e redatta da un professionista abilitato»; 
    d) al comma 3 sono aggiunte alla fine  del  periodo  le  seguenti
parole «Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a
una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.»; 
    e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La stima di cui al comma 3 deve essere  acquisita  a  spese
del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruita'
della Sezione demaniale del Comitato tecnico di  valutazione  di  cui
all'art. 48 della legge regionale 10/2017.».