Art. 42 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 22/2006 1. All'art. 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 le parole «un piano finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), e' sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).»; c) al comma 3 dopo le parole «la quota parte residua degli ammortamenti e' posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalita' di una stima» sono inserite le seguenti: «asseverata e redatta da un professionista abilitato»; d) al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole «Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.»; e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruita' della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 della legge regionale 10/2017.».