Art. 44 Modifica all'art. 10 della legge regionale 22/2006 1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole «Il concessionario puo', previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attivita' specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo e' autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attivita' principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.».