Art. 44 
 
                        Modifica all'art. 10 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale  22/2006  dopo  le
parole «Il concessionario puo', previa  autorizzazione,  affidare  ad
altri soggetti la gestione di attivita' specialistiche  e  secondarie
nell'ambito della concessione.» sono aggiunte le  seguenti:  «Qualora
il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo e'  autorizzato,
nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a  evidenza
pubblica,  ad  affidare  ad  altri  soggetti  la  gestione  anche  di
attivita'  principali  nell'ambito  della  concessione,  secondo   le
disposizioni del PUD.».