Art. 45 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 22/2006 1. L'art. 11 della legge regionale 22/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Valenza turistica). - 1. Ai sensi del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del servizio competente in materia di turismo, sentito il servizio competente in materia di demanio.».