Art. 45 
 
                      Sostituzione dell'art. 11 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. L'art. 11  della  legge  regionale  22/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Valenza turistica).  -  1.  Ai  sensi  del  decreto-legge
400/1993, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  494/1993  e
successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime  del
territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa
classificazione stabilita con  deliberazione  adottata  dalla  Giunta
regionale su proposta del servizio competente in materia di  turismo,
sentito il servizio competente in materia di demanio.».