Art. 46 
 
                      Modifiche all'art. 13-bis 
                    della legge regionale 22/2006 
 
  1. All'art. 13-bis della legge regionale 22/2006 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2.1.  In  relazione  alle  istanze  per  il  rilascio   di   nuove
concessioni di durata  ultrasessennale,  l'istruttoria  viene  svolta
anche sulla base di: 
    a)  una  relazione  tecnica  illustrativa  degli  interventi   da
realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi; 
    b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di
inizio e ultimazione di  tutti  gli  interventi  e  lavori  previsti,
articolati anche per fasi funzionali; 
    c) un  piano  economico-finanziario  asseverato,  redatto  da  un
professionista abilitato, che evidenzi i costi  di  realizzazione,  i
costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti
e che giustifichi complessivamente la durata  della  concessione;  il
piano economico-finanziario  e'  sottoposto  alla  valutazione  della
Sezione demaniale del Comitato di cui all'art. 8, comma 3-bis; 
    d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente  ai
fini della valutazione.»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-bis. 1. In relazione alle  istanze  per  il  rilascio  di  nuove
concessioni  di  durata  ultrasessennale  di  cui  al  comma   2-bis,
l'istruttoria puo' essere svolta anche sulla base  dei  documenti  di
cui al comma 2.1.»; 
    c) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: 
  «2-quater. Il comune esercita altresi' in via generale, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo
avente finalita' diverse da quelle previste  ai  commi  1  e  2,  ivi
compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali  gli  spettano
integralmente, con  pari  decorrenza,  i  proventi  e  le  spese.  Le
concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse
o a soggetti privati per il  mantenimento  di  opere  quali  condotte
idriche, fognature,  linee  elettriche,  linee  telefoniche  e  altre
comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono,  una
volta cessate, essere rinnovate senza formalita' istruttoria  per  un
massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone  di
concessione. 
  2-quinquies.  Il  comune  esercita  altresi'  in  via  generale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio
marittimo in relazione alle istanze inerenti a  gare,  manifestazioni
sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per
periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in  aree  non
assentite in concessione, e in  relazione  alle  quali  gli  spettano
integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. 
  2-sexies. I comuni possono esercitare  le  funzioni  loro  delegate
anche tramite le  rispettive  Unioni  territoriali  intercomunali  ai
sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.».