Art. 46 Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale 22/2006 1. All'art. 13-bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di: a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi; b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali; c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario e' sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'art. 8, comma 3-bis; d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.»; b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-bis. 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2-bis, l'istruttoria puo' essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.»; c) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: «2-quater. Il comune esercita altresi' in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalita' diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalita' istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione. 2-quinquies. Il comune esercita altresi' in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. 2-sexies. I comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.».