Art. 47 Inserimento dell'art. 13-quater nella legge regionale 22/2006 1. Dopo l'art. 13-ter della legge regionale 22/2006 e' aggiunto il seguente: «Art. 13-quater (Canoni demaniali). - 1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'art. 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario e' comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.».