Art. 47 
 
                   Inserimento dell'art. 13-quater 
                    nella legge regionale 22/2006 
 
  1. Dopo l'art. 13-ter della legge regionale 22/2006 e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 13-quater (Canoni  demaniali).  -  1.  Le  concessioni  e  le
autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del  demanio  marittimo
statale di cui all'art. 1 sono soggette all'applicazione di un canone
determinato con legge regionale,  i  cui  valori  vengono  aggiornati
annualmente,  in  base  all'indice  ISTAT,  sia  in  aumento  che  in
diminuzione,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,   previa
deliberazione della Giunta regionale. 
  2. Il pagamento  delle  rate  successive  alla  prima  deve  essere
effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta  del
servizio competente a  gestire  il  demanio  marittimo  e,  anche  in
mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il
concessionario e' comunque tenuto al versamento del canone in  misura
pari a quello dell'anno solare precedente entro e  non  oltre  il  31
ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di  corrispondere  gli
aggiornamenti dovuti.».