Art. 21 Costituzione delle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio e puo' essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie. 4. La domanda di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria di cui all'art. 20, comma 1 della l.r. 3/1994 e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' col turale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione; d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda faunistico venatoria nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione; e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale; f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita'; g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove e' individuato il perimetro dell'azienda faunistico venatoria; dovranno inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all'art. 24. 5. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 6. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni. 7. La costituzione dell'azienda faunistico venatoria puo' essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda. 8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorio o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g). 9. Contestualmente all'autorizzazione la struttura regionale competente approva il piano di conservazione e di ripristino ambientale. 10. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attivita' venatoria all'interno dell'azienda e' comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa. 11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni. 12. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende faunistico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994.