Art. 21 
 
           Costituzione delle aziende faunistico venatorie 
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La competente struttura  della  Giunta  regionale  autorizza  le
aziende  faunistico  venatorie  nel  rispetto  del  piano  faunistico
venatorio. 
  2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico
venatorio e puo' essere rinnovata. 
  3. La competente struttura  della  Giunta  regionale  con  apposito
avviso definisce i tempi e le modalita' per  la  presentazione  delle
istanze di nuova  istituzione  o  rinnovo  delle  aziende  faunistico
venatorie. 
  4.  La  domanda  di  nuova  autorizzazione  di  azienda  faunistico
venatoria di cui all'art. 20, comma 1 della l.r. 3/1994 e' presentata
alla  competente  struttura  della  Giunta  regionale  corredata  dei
seguenti documenti: 
    a) mappa catastale dei terreni che  si  intendono  vincolare  con
elenco  particellare  che  rechi  indicazione,   per   ogni   singola
particella,  dell'estensione,  della   qualita'   col   turale,   del
proprietario e del conduttore salvo che le  stesse  informazioni  non
siano  gia'  presenti  nel  fascicolo  aziendale   istituito   presso
l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); 
    b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei
terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia
degli  stessi  non  siano  gia'  presenti  nel  fascicolo   aziendale
istituito presso ARTEA; 
    c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori
dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta
la durata dell'autorizzazione; 
    d) atti  da  cui  risulta  da  parte  di  tutti  gli  interessati
l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente  delegato
a rappresentare l'azienda faunistico venatoria  nei  confronti  della
Regione; in tali atti devono essere  determinati  i  poteri  ad  esso
assegnati e le norme per la sua sostituzione; 
    e)  proposta  di  programma   di   conservazione   e   ripristino
ambientale; 
    f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso
di validita'; 
    g) cartografia digitale  georeferenziata  in  formato  shapefile,
dove e' individuato il perimetro dell'azienda  faunistico  venatoria;
dovranno  inoltre  essere   evidenziate   le   eventuali   particelle
interessate da recinzioni di cui all'art. 24. 
  5. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in  corso
di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui  non
siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari
e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4 lettere  a),  b),
c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,  in   cui   il
richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 
  6. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in  corso
di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano
previste variazioni nell'assetto territoriale, la  documentazione  di
cui al comma 4, lettere b), c) e d)  deve  essere  trasmessa  per  le
fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una  dichiarazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui
il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni. 
  7. La costituzione dell'azienda faunistico  venatoria  puo'  essere
autorizzata quando il consenso dei  proprietari  e/o  conduttori  sia
equivalente ad almeno il 95 per cento della  superficie  totale.  Nei
territori inclusi, corrispondenti all'eventuale  massimo  del  5  per
cento residuo, vige il divieto di caccia e operano le garanzie  e  le
procedure  di  rimborso  dei  danneggiamenti  arrecati  dalla   fauna
selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione  coattiva
puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile
ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori  e  di  norma  non
posti  sul  perimetro  dell'istituto.  Tutti  gli  oneri   derivanti,
compresa la tabellazione del divieto  di  caccia  dei  fondi  inclusi
coattivamente, sono a carico dell'azienda. 
  8. In caso di istanza di trasformazione  da  aziende  agrituristico
venatorie in aziende faunistico venatorio o di  frazionamento  con  o
senza variazione della tipologia di cui all'art.  63,  comma  2  e  3
della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la  documentazione  di
cui al comma 4, lettere da a) a g). 
  9.  Contestualmente  all'autorizzazione  la   struttura   regionale
competente  approva  il  piano  di  conservazione  e  di   ripristino
ambientale. 
  10. In caso di scadenza del piano  faunistico  venatorio  regionale
durante la  stagione  venatoria,  l'attivita'  venatoria  all'interno
dell'azienda e' comunque garantita fino  al  termine  della  stagione
venatoria stessa. 
  11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non  sono
ammesse  variazioni  dei  confini,  salvo  il  caso   di   revoca   o
trasformazioni. 
  12. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende faunistico
venatorie che ricadono  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  63,
comma 3, primo periodo della l.r.  3/1994,  possono  essere  concessi
ampliamenti solo nel rispetto delle  distanze  di  cui  all'art.  20,
comma 4 della l.r. 3/1994.