Art. 22 
 
Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20  della
                            l.r. 3/1994) 
 
  1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di  cui
all'art. 20, comma 3 della l.r. 3/1994, da  presentarsi  in  caso  di
prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica: 
    a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui  viene
a costituirsi l'azienda; 
    b) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicate  all'art.
20, comma 2 della l.r. 3/1994, sulla  base  della  valutazione  delle
caratteristiche dell'ambiente; 
    c) stima delle specie animali selvatiche  stanziali  presenti  in
azienda effettuata secondo  le  specifiche  tecniche  indicate  dalla
competente struttura della Giunta  regionale  e  tenuto  conto  delle
caratteristiche ambientali presenti; 
    d)  progetto  di  recupero  e   valorizzazione   ambientale   con
l'indicazione degli impianti e delle colture per i  selvatici,  delle
tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate  e
dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale; 
    e) piano di  assestamento  e  di  prelievo  relativo  alla  prima
annualita'. 
  2. Il programma  di  conservazione  e  ripristino  ambientale  deve
essere redatto e firmato  da  un  tecnico  abilitato  con  specifiche
competenze in gestione della fauna. 
  3. Le aziende faunistico  venatorie,  previa  autorizzazione  della
competente struttura regionale, possono allevare fauna selvatica  per
il ripopolamento dell'azienda stessa.