Art. 23 
 
              Piano annuale di assestamento e prelievo 
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art.  20,
comma 7 della l.r. 3/1994  deve  essere  presentato  alla  competente
struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile. 
  2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene: 
    a)  stima  delle  specie  stanziali  presenti  in  azienda,   con
particolare riferimento a quelle  in  indirizzo,  effettuate  secondo
metodologie  indicate  dalla  competente   struttura   della   Giunta
regionale. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico  abilitato
con specifi che competenze in materia di gestione della fauna; 
    b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e
periodi di immissione; 
    c) piano di prelievo; 
    d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati
cartograficamente; 
    e) periodo previsto per la caccia al cinghiale,  al  muflone,  al
daino, capriolo e al cervo in strutture recintate; 
    f) consuntivo dei capi  abbattuti  e  delle  giornate  di  caccia
autorizzate  nell'annata  precedente,  suddivise  tra  piccola  fauna
selvatica stanziale, migratoria e ungulati; 
    g) copia del versamento dei conferimenti. 
  3. Il piano di prelievo prevede: 
    a) una quantita' di prelievi non superiore al 50  per  cento  dei
capi immessi e non superiore al 50 per cento dei capi censiti; 
    b) l'eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di
piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi  dell'art.  18
della legge n. 157/1992; 
    c) per le  specie  ungulate  fuori  dai  recinti,  una  quota  di
abbattimenti  coerente  con  gli  obbiettivi  del  piano  annuale  di
gestione degli ungulati per le aree vocate  oppure  finalizzata  alla
eradicazione per le aree non vocate; 
    d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo  previsto  per
gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie. 
  4. Il piano  annuale  di  assestamento  e  prelievo  devono  essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato con  specifiche  competenze
in gestione della fauna. 
  5. Il piano annuale di assestamento e prelievo e'  approvato  dalla
competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal
ricevimento. 
  6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare  dell'autorizzazione
puo' proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.