Art. 23 Piano annuale di assestamento e prelievo (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994 deve essere presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile. 2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene: a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dalla competente struttura della Giunta regionale. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifi che competenze in materia di gestione della fauna; b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione; c) piano di prelievo; d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente; e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, capriolo e al cervo in strutture recintate; f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell'annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati; g) copia del versamento dei conferimenti. 3. Il piano di prelievo prevede: a) una quantita' di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 50 per cento dei capi censiti; b) l'eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992; c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obbiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate; d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie. 4. Il piano annuale di assestamento e prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna. 5. Il piano annuale di assestamento e prelievo e' approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento. 6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione puo' proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.