Art. 24 
 
               Recinzioni (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le aziende faunistico venatorie  non  possono  avere  recinzioni
perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola  fauna
selvatica stanziale. 
  2. Per il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende,  la
competente struttura  della  Giunta  regionale  puo'  autorizzare  la
costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per
la produzione  di  fauna  selvatica  da  destinare  al  ripopolamento
dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia e' vietata. 
  3.  Possono  inoltre  essere  autorizzate  recinzioni  di  ampiezza
massima pari al 20 per cento  della  superficie  dell'azienda  e  non
inferiore a  50  ettari,  destinate  alla  caccia  al  cinghiale,  al
muflone, al daino, al capriolo e  al  cervo  all'interno  dei  quali,
fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia  e'  vietata
nei periodi di utilizzazione. Per  l'abbattimento  del  cinghiale  in
tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero
di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. 
  4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3  non  devono  permettere  la
fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di  animali  derivante  da
incuria o inadeguatezza delle recinzioni e' considerata immissione di
fauna non autorizzata.