Art. 24 Recinzioni (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale. 2. Per il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia e' vietata. 3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell'azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia e' vietata nei periodi di utilizzazione. Per l'abbattimento del cinghiale in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. 4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni e' considerata immissione di fauna non autorizzata.