Art. 25 
 
               Immissioni (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1.  Nel  piano  faunistico  venatorio  regionale  sono  fissate  le
densita' minime di lepre e galliformi da mantenere  a  fine  stagione
venatoria. 
  2. Fatti salvi  gli  adempimenti  della  fase  di  istituzione,  le
immissioni  di  fauna  selvatica,  comprese  le  specie   costituenti
l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla  competente  struttura
della Giunta regionale in sede di approvazione del piano  annuale  di
assestamento e prelievo. 
  3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate  entro  limiti
tali da non danneggiare i livelli  di  presenza  e  incremento  delle
specie costituenti l'indirizzo faunistico. 
  4. La competente struttura della  Giunta  regionale  disciplina  le
modalita' di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo
di  immissione  del   fagiano   utilizzando   appositi   recinti   di
ambientamento, secondo i quantitativi definiti per  ciascuna  azienda
faunistico venatoria nel piano annuale. 
  5. Le  operazioni  di  immissioni  devono  essere  comunicate  alla
competente struttura della  Giunta  regionale  con  un  preavviso  di
almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso
fra la sospensione dell'attivita' venatoria all'interno  dell'azienda
e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso  in  cui  ricorrano  condizioni
climatiche sfavorevoli  o  si  verifichino  epizoozie  la  competente
struttura della Giunta regionale puo' disporre deroghe al termine del
31 agosto.