Art. 26 
 
Esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorie
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7 della  l.r.  3/1994,  l'attivita'
venatoria nelle aziende faunistico venatorie e'  consentita  ai  soli
soggetti  autorizzati,  nelle  giornate   indicate   nel   calendario
venatorio,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti  e
secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo. 
  2. Nelle aziende faunistico venatorie che realizzano gli  obiettivi
del piano annuale di assestamento e prelievo e' consentito esercitare
la caccia alla  fauna  selvatica  migratoria  secondo  le  norme  del
calendario venatorio, nel rispetto di una densita' non  superiore  ad
un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata
inferiore alla giornata di caccia. 
  3. Nelle aziende il titolare  dell'autorizzazione  puo'  consentire
gare cinofile, nonche' l'allenamento e l'addestramento dei  cani  con
permesso  giornaliero,  mensile  o  stagionale  senza  necessita'  di
annotazione sul registro.