Art. 26 Esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorie e' consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo. 2. Nelle aziende faunistico venatorie che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo e' consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densita' non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia. 3. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione puo' consentire gare cinofile, nonche' l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro.