Art. 27 Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la costituzione di aziende faunistico venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuita'. 2. Nelle aziende faunistico venatorie in ambienti palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria. 3. Le aziende faunistico venatorie in ambienti palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994, forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994. 4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione. 5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato: a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita' dell'ambiente e in ogni caso non piu' di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata; b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione; c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria; d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.