Art. 27 
 
          Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri 
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti
palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura  della
Giunta  regionale  puo'  autorizzare  la  costituzione   di   aziende
faunistico venatorie in ambienti palustri anche quando la  superficie
umida o palustre non costituisca la parte prevalente del  territorio,
in  ogni  caso  tale  superficie  non  deve  essere  complessivamente
inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuita'. 
  2. Nelle aziende  faunistico  venatorie  in  ambienti  palustri  la
caccia deve  essere  sospesa  per  almeno  tre  ore  nell'arco  della
giornata venatoria. 
  3.  Le  aziende  faunistico  venatorie  in  ambienti  palustri  che
derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994,  forme  di
razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto
delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994. 
  4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono
essere previsti  interventi  di  conservazione  degli  habitat  e  di
eventuale  ripristino  quali:  creazione  di  canali  sussidiari   di
convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello
sviluppo  della  vegetazione,   ripulitura   dei   fondali   per   il
mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta  e
l'alimentazione degli uccelli  acquatici  o  limicoli,  creazione  di
invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per
favorire la nidificazione. 
  5. Nel  piano  annuale  di  assestamento  e  prelievo  deve  essere
indicato: 
    a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita'
dell'ambiente e in ogni caso non piu' di un cacciatore per 10  ettari
di superficie allagata; 
    b)  i  giorni  di  caccia  settimanali   fissati   dal   titolare
dell'autorizzazione; 
    c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non  deve
essere inferiore al 20 per cento della superficie  della  zona  umida
compresa nell'azienda faunistico venatoria; 
    d) gli appostamenti, che non possono essere in  numero  superiore
ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.