Art. 28 
 
Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie  (art.  20
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri
di valutazione delle attivita'  delle  aziende  faunistico  venatorie
finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza  agli
scopi previsti nella legge. 
  2.  La  competente  struttura  della  Giunta   regionale   effettua
controlli  sulle  aziende  faunistico  venatorie  che  attengono   al
rispetto  delle  prescrizioni  indicate   nell'autorizzazione,   alla
verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani  annuali  e
pluriennali  di  riferimento  e   sono   finalizzati   ad   accertare
l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti,  anche
ai fini di un'eventuale revoca  ai  sensi  dell'art.  22  della  l.r.
3/1994.