Art. 28 Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attivita' delle aziende faunistico venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge. 2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle aziende faunistico venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'art. 22 della l.r. 3/1994.