Art. 29 Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. All'interno delle aziende faunistico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive. 2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 e' rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco e' conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi. 3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate e' autorizzata la tenuta di piu' registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati. 4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.