Art. 29 
 
Permessi di caccia e annotazione  del  prelievo  e  delle  immissioni
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. All'interno delle aziende faunistico venatorie  ogni  cacciatore
deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i
capi abbattuti al termine della  giornata  venatoria.  Gli  esiti  di
caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma  3,  nelle
quarantotto ore successive. 
  2. Nel caso di battute di caccia al  cinghiale,  alla  volpe  e  al
fagiano il  permesso  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato  solo  al
responsabile  della  battuta  assieme   a   copia   dell'elenco   dei
partecipanti. Tale  elenco  e'  conservato  nel  registro  aziendale.
Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al
caricamento delle armi. 
  3.  Delle  operazioni  di  immissione,   abbattimento   e   cattura
esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito  registro
a disposizione della competente  struttura  della  Giunta  regionale.
Nelle aziende consorziate e' autorizzata la tenuta di  piu'  registri
aventi le caratteristiche del registro  generale.  In  tal  caso  sul
registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati
dei singoli registri dei consorziati. 
  4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e
predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione  e/o
di applicazioni mobili  contenenti  le  informazioni  previste  dalla
normativa.