Art. 30 
 
                   Vigilanza interna alle aziende 
                     (art. 20 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico  venatorie  deve
essere assicurata da almeno una guardia a  disposizione  dell'azienda
stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza  di  una  guardia
ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.