Art. 30 Vigilanza interna alle aziende (art. 20 della l.r. 3/1994) 1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.