Art. 55 
 
                    Sostituzione dell'articolo 1 
                    della legge regionale 32/1993 
 
  1. L'articolo  1  della  legge  regionale  8  giugno  1993,  n.  32
(Esercizio  della  pesca  di  mestiere  nelle   acque   interne   del
Friuli-Venezia Giulia), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 ambito di applicazione 
  1. La pesca di mestiere e'  l'attivita'  economica  organizzata  in
forma  di  impresa,  esercitata  in  via  esclusiva   o   prevalente,
consistente: 
    a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed  anfibi  delle
acque interne, al fine della loro commercializzazione; 
    b)  nelle  attivita'  di  pesca-turismo  e  itti-turismo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010,  n.
96); 
    c) nelle attivita' connesse di cui all'articolo 2, comma  2  bis,
del decreto legislativo 4/2012, purche'  non  prevalenti  rispetto  a
quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 
  2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque
ricadenti  all'interno  della   conterminazione   della   laguna   di
Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n.  366
(Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di  Marano-Grado),  ad
eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per
la pesca di mestiere.».