Art. 55 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993 1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 ambito di applicazione 1. La pesca di mestiere e' l'attivita' economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente: a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione; b) nelle attivita' di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); c) nelle attivita' connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purche' non prevalenti rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), ad eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca di mestiere.».