Art. 21 
 
          Funzioni del responsabile unico del procedimento 
               per la fase di esecuzione del contratto 
 
  1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del  contratto,
in conformita' a quanto previsto dall'art.  31  del  codice  e  dalle
linee  guida  ANAC  ed  opera  in  collaborazione  con  il  direttore
dell'esecuzione, ove nominato. 
  2. Il RES: 
    a) cura gli atti necessari  per  l'adesione  alla  convenzione  o
all'accordo quadro coordinandosi con il RUP; 
    b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che,  a  qualunque
titolo, incida sulla convenzione o sull'accordo quadro  di  cui  alla
lettera a); 
    c) interviene  nei  casi  di  verificata  inerzia  del  DEC,  ove
nominato. 
  3. Con le linee guida di cui all'art.  23  vengono  specificate  le
funzioni del RES anche in rapporto a quelle del  DEC  nella  fase  di
esecuzione del contratto.