Art. 21 Funzioni del responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione del contratto 1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del contratto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del codice e dalle linee guida ANAC ed opera in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato. 2. Il RES: a) cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o all'accordo quadro coordinandosi con il RUP; b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull'accordo quadro di cui alla lettera a); c) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato. 3. Con le linee guida di cui all'art. 23 vengono specificate le funzioni del RES anche in rapporto a quelle del DEC nella fase di esecuzione del contratto.