Art. 22 
 
               Funzioni del direttore dell'esecuzione 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dal codice, il  DEC,  ove  nominato,
svolge in coordinamento con  il  RES  le  attivita'  di  controllo  e
vigilanza  nella  fase  di  esecuzione,   fornendo   al   RES   dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione  delle
penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso  agli  strumenti
di risoluzione delle controversie. 
  2. Con le linee guida di cui all'art.  23  vengono  specificate  le
funzioni del DEC anche in rapporto a quelle del  RES  nella  fase  di
esecuzione del contratto.