Art. 22 Funzioni del direttore dell'esecuzione 1. Ai sensi di quanto previsto dal codice, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RES le attivita' di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. 2. Con le linee guida di cui all'art. 23 vengono specificate le funzioni del DEC anche in rapporto a quelle del RES nella fase di esecuzione del contratto.