Art. 25 Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica 1. E' istituita la commissione consultiva regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della regione. 2. La commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), definisce la composizione ed i termini di operativita' e funzionamento della commissione, per i cui componenti non e' previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.