Art. 25 
 
                  Commissione consultiva regionale 
           per il coordinamento delle attivita' venatorie 
                e per la tutela della fauna selvatica 
 
  1.  E'   istituita   la   commissione   consultiva   regionale   di
coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela  della  fauna
selvatica, quale organo tecnico e consultivo della regione. 
  2.  La  commissione  esprime  pareri   in   materia   di   gestione
faunistico-venatoria. 
  3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 5, comma
1, lettera i), definisce la composizione ed i termini di operativita'
e funzionamento della  commissione,  per  i  cui  componenti  non  e'
previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.