Art. 26 
 
                         Vigilanza venatoria 
 
  1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata: 
    a) ai soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2,  della  legge  n.
157/1992; 
    b) alle guardie zoofile volontarie nominate ai sensi della  legge
20 luglio 2004,  n.  189  (disposizioni  concernenti  il  divieto  di
maltrattamento degli animali, nonche'  di  impiego  degli  stessi  in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)  che  siano
in possesso dell'attestato di cui al comma 2; 
    c) alle guardie ecologiche volontarie e alle  guardie  volontarie
previste dall'art. 36 della legge regionale n. 32/1982. 
  2.  Il  riconoscimento  della   qualita'   di   guardia   venatoria
volontaria, di guardia ecologica o zoofila volontarie e'  subordinato
al conseguimento di attestato di idoneita' rilasciato dalle  province
e dalla Citta' metropolitana di Torino  a  seguito  di  un  corso  di
formazione e superamento di un apposito esame. I corsi di  formazione
possono essere organizzati, oltre che dalle province e  dalla  Citta'
metropolitana di Torino, anche autonomamente  dalle  associazioni  di
protezione ambientale,  venatorie  e  agricole  secondo  programmi  e
modalita' approvate dalle province e dalla  Citta'  metropolitana  di
Torino. 
  3. Presso le province e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino,  e'
fissata ogni sei mesi una sessione d'esame costituita  da  una  prova
scritta di cinquanta domande a risposta  multipla  di  cui  una  sola
giusta  alla  quale  possono  partecipare  i  soggetti  che   abbiano
frequentato il corso di formazione nella  misura  dell'80  per  cento
delle ore di lezione previste. 
  4. Le guardie operative al momento  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge non necessitano di ulteriore esame. 
  5. Presso le province e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino,  e'
istituito il coordinamento  delle  guardie  ecologiche,  venatorie  e
zoofile volontarie, al quale partecipa  un  rappresentante  per  ogni
associazione  che  dispone  sul  territorio  provinciale  di  guardie
volontarie ed e' presieduto da un funzionario della provincia o della
Citta' metropolitana di Torino. 
  6. Nella nomina di guardie  venatorie  volontarie  si  deve  tenere
conto   della   rappresentativita'    di    tutte    le    componenti
associazionistiche esistenti. 
  7. Nella nomina delle  guardie  venatorie  volontarie  non  possono
essere previsti vincoli di  residenza  e  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  vigilanza  volontaria  non  possono  essere   previste
limitazioni territoriali sub provinciali, limiti minimi o massimi  di
orario oppure numero di servizi.