Art. 26 Vigilanza venatoria 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata: a) ai soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992; b) alle guardie zoofile volontarie nominate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) che siano in possesso dell'attestato di cui al comma 2; c) alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie volontarie previste dall'art. 36 della legge regionale n. 32/1982. 2. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria, di guardia ecologica o zoofila volontarie e' subordinato al conseguimento di attestato di idoneita' rilasciato dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino a seguito di un corso di formazione e superamento di un apposito esame. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino, anche autonomamente dalle associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole secondo programmi e modalita' approvate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino. 3. Presso le province e la Citta' metropolitana di Torino, e' fissata ogni sei mesi una sessione d'esame costituita da una prova scritta di cinquanta domande a risposta multipla di cui una sola giusta alla quale possono partecipare i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione nella misura dell'80 per cento delle ore di lezione previste. 4. Le guardie operative al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di ulteriore esame. 5. Presso le province e la Citta' metropolitana di Torino, e' istituito il coordinamento delle guardie ecologiche, venatorie e zoofile volontarie, al quale partecipa un rappresentante per ogni associazione che dispone sul territorio provinciale di guardie volontarie ed e' presieduto da un funzionario della provincia o della Citta' metropolitana di Torino. 6. Nella nomina di guardie venatorie volontarie si deve tenere conto della rappresentativita' di tutte le componenti associazionistiche esistenti. 7. Nella nomina delle guardie venatorie volontarie non possono essere previsti vincoli di residenza e per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza volontaria non possono essere previste limitazioni territoriali sub provinciali, limiti minimi o massimi di orario oppure numero di servizi.