Art. 43 Consiglio comunale 1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti. 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 193, comma 1, lettera b) numero 5). 5. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicita' dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio. 6. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. 7. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalita' per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio e' disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare e' dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonche' delle attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 8. Il sindaco, quando non e' previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 9. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.