Art. 43 
 
                         Consiglio comunale 
 
  1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in  carica,  il
numero dei consiglieri e la loro posizione  giuridica  sono  regolati
dalla legge regionale. 
  2. I consiglieri entrano in carica  all'atto  della  proclamazione,
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione. 
  3. I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei  nuovi,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti. 
  4. Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate  al
rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte
al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione.  Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere  autenticate  e
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata  con  atto
autenticato  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni.  Esse  sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e  sono  immediatamente
efficaci. Il consiglio  deve  procedere  alla  relativa  surrogazione
entro venti giorni dalla  data  di  presentazione  delle  dimissioni,
salvo che ricorrano i presupposti  di  cui  all'art.  193,  comma  1,
lettera b) numero 5). 
  5. Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale  di
commissioni  costituite  nel  proprio  seno,  garantendo  un'adeguata
rappresentanza delle minoranze  e,  nei  comuni  della  provincia  di
Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 61  dello
statuto speciale. Il regolamento interno del  consiglio  determina  i
poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione,  le  forme
di pubblicita' dei lavori e la partecipazione agli stessi di  esperti
esterni al consiglio. 
  6. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al  comma
5  e  ogni  volta  che  il  comune  deve  nominare  i  componenti  di
commissioni o  organismi  dell'amministrazione  comunale  o  nominare
propri  rappresentanti  in  enti,  commissioni,  organismi  e   nelle
rappresentanze comunali sono chiamati a  farne  parte,  ai  sensi  di
legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza  etnica  e
politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. 
  7. I consigli  comunali  sono  dotati  di  autonomia  funzionale  e
organizzativa. Con norme regolamentari i comuni  possono  fissare  le
modalita' per fornire ai consigli  servizi,  attrezzature  e  risorse
finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a  15.000  abitanti
possono essere previste strutture apposite per il  funzionamento  dei
consigli.  Con  il  regolamento  del  consiglio  e'  disciplinata  la
gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio  funzionamento
e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.  In  ogni
caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo  consiliare  e'
dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri
gruppi  consiliari,  nonche'  delle   attrezzature   tecnologiche   e
informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 
  8. Il sindaco, quando non e' previsto il presidente del  consiglio,
convoca il consiglio in un termine non superiore a  quindici  giorni,
quando lo richieda un quinto dei  consiglieri,  inserendo  all'ordine
del giorno le questioni richieste. 
  9. Le sedute del consiglio  e  delle  commissioni  consiliari  sono
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.