Art. 51 
 
Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi
               collegiali e l'invio di documentazione 
 
  1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli  organi
collegiali degli enti locali e' effettuata di norma con l'utilizzo di
strumenti informatici, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti
dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti  all'ordine  del  giorno
delle  sedute  degli  organi  collegiali  sono  resi  disponibili   o
accessibili di norma su supporto informatico o  mediante  accesso  ad
apposita sezione del sito del comune. 
  2. I regolamenti possono altresi'  disporre  che  la  registrazione
audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della  seduta
medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto  delle  disposizioni
vigenti, individuano idonee  modalita'  per  garantire  autenticita',
veridicita' e conservazione a norma del verbale, che non e'  soggetto
ad approvazione  nella  seduta  successiva  da  parte  del  consiglio
comunale.