Art. 51 Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione 1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali e' effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune. 2. I regolamenti possono altresi' disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalita' per garantire autenticita', veridicita' e conservazione a norma del verbale, che non e' soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale.