Art. 42 
 
Piano  regionale  di  protezione   dell'ambiente,   decontaminazione,
  smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli  derivanti
  dall'amianto. 
 
  1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore  della
presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27  marzo
1992, n.  257,  il  «Piano  regionale  di  protezione  dell'ambiente,
decontaminazione, smaltimento e bonifica ai  fini  della  difesa  dei
pericoli derivanti dall'amianto» (PRA),  su  proposta  dell'assessore
all'Ambiente,  territorio,  politiche  della  sostenibilita'  con  le
procedure di cui all'art. 12, comma  5,  come  parte  integrante  del
Piano regionale di gestione dei rifiuti o anche autonomamente. 
  2. Con la stessa procedura  il  PRA  e'  aggiornato  a  seguito  di
modifiche  legislative  o  dell'acquisizione  di  nuovi  dati  e   di
rilevazione di situazioni rilevate in fase di attuazione del Piano. 
  3.  Gli  enti  titolari  della   pianificazione   territoriale   ed
urbanistica di cui  all'art.  5  della  legge  regionale  n.  23/1999
sottopongono gli strumenti di pianificazione di propria competenza  a
verifica di compatibilita' con il Piano di cui al comma 1.