Art. 42 Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto. 1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il «Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» (PRA), su proposta dell'assessore all'Ambiente, territorio, politiche della sostenibilita' con le procedure di cui all'art. 12, comma 5, come parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti o anche autonomamente. 2. Con la stessa procedura il PRA e' aggiornato a seguito di modifiche legislative o dell'acquisizione di nuovi dati e di rilevazione di situazioni rilevate in fase di attuazione del Piano. 3. Gli enti titolari della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/1999 sottopongono gli strumenti di pianificazione di propria competenza a verifica di compatibilita' con il Piano di cui al comma 1.