Art. 44
Coordinamento della salvaguardia
in materia di rischi asbesto-correlati
1. E' istituito il Gruppo di indirizzo e coordinamento regionale
(GICR), costituito da:
a) il dirigente generale del Dipartimento in materia ambientale o
suo delegato;
b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia
sanitaria o suo delegato;
c) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia
di sviluppo e lavoro;
d) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia
di agricoltura o suo delegato;
e) il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale;
f) il dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria;
g) il dirigente del Centro regionale amianto;
h) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASP o suo
delegato;
i) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASM o suo
delegato.
2. Il Gruppo svolge funzioni di:
a) indirizzo in materia di tutela ambientale dai rischi connessi
alla presenza di amianto di origine naturale ed antropica, con la
predisposizione di linee guida ed indirizzi operativi ai soggetti
competenti in materia;
b) coordinamento delle attivita' tra i vari soggetti competenti;
c) supporto alle decisioni di competenza regionale.
3. Il Gruppo si riunisce, ogni qual volta ne ricorre la necessita',
su convocazione del dirigente generale del Dipartimento ambiente ed
energia, che lo presiede, presso lo stesso Dipartimento.
4. La segreteria del Gruppo e' svolta dall'ufficio Prevenzione e
controllo ambientale.
5. Le decisioni del GIRC sono formalizzate con deliberazione della
Giunta regionale.
6. Le prestazioni relative al funzionamento del GIRC sono gratuite
e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.