Art. 44 
 
                  Coordinamento della salvaguardia 
               in materia di rischi asbesto-correlati 
 
  1. E' istituito il Gruppo di indirizzo  e  coordinamento  regionale
(GICR), costituito da: 
    a) il dirigente generale del Dipartimento in materia ambientale o
suo delegato; 
    b) il dirigente generale del Dipartimento competente  in  materia
sanitaria o suo delegato; 
    c) il dirigente generale del Dipartimento competente  in  materia
di sviluppo e lavoro; 
    d) il dirigente generale del Dipartimento competente  in  materia
di agricoltura o suo delegato; 
    e) il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale; 
    f) il dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria; 
    g) il dirigente del Centro regionale amianto; 
    h) il dirigente  del  Dipartimento  prevenzione  dell'ASP  o  suo
delegato; 
    i) il dirigente  del  Dipartimento  prevenzione  dell'ASM  o  suo
delegato. 
  2. Il Gruppo svolge funzioni di: 
    a) indirizzo in materia di tutela ambientale dai rischi  connessi
alla presenza di amianto di origine naturale  ed  antropica,  con  la
predisposizione di linee guida ed  indirizzi  operativi  ai  soggetti
competenti in materia; 
    b) coordinamento delle attivita' tra i vari soggetti competenti; 
    c) supporto alle decisioni di competenza regionale. 
  3. Il Gruppo si riunisce, ogni qual volta ne ricorre la necessita',
su convocazione del dirigente generale del Dipartimento  ambiente  ed
energia, che lo presiede, presso lo stesso Dipartimento. 
  4. La segreteria del Gruppo e' svolta  dall'ufficio  Prevenzione  e
controllo ambientale. 
  5. Le decisioni del GIRC sono formalizzate con deliberazione  della
Giunta regionale. 
  6. Le prestazioni relative al funzionamento del GIRC sono  gratuite
e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.